Con la recente sentenza n. 36475/2008, i Giudici del Palazzaccio hanno confermato la penale responsabilità in capo al sindaco con delega ai lavori pubblici per il delitto di lesioni colpose, di cui all’art. 590 c.p., in ipotesi di lesioni riportate dai cittadini per cadute sulla dissestata sede stradale comunale.
Tale responsabilità, estesa dai giudicanti anche al responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, sarebbe riconducibile, infatti, al paradigma dell’omesso impedimento dell’evento lesivo consistente nella mancata verifica da parte degli imputati circa la manutenzione delle strade.
In capo a tali soggetti, continua la Corte Suprema, incombe infatti una posizione di garanzia che gli stessi assumono “sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi della amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare nell’ambito delle rispettive competenze per evitare situazioni di pericolo ai cittadini derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali”.
Tale posizione di garanzia rende configurabile, ex art. 40, comma 2, c.p., in combinato disposto con l’art. 590 c.p., una responsabilità a titolo di omesso impedimento di tale delitto laddove il Sindaco e il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, lungi dal dover effettuare ricognizioni personali, abbiano tuttavia omesso di “attivarsi al fine di ottenere, dai competenti uffici, le informazioni necessarie sullo stato delle strade comunali e, conseguentemente, di adottare i provvedimenti organizzativi generali e dispositivi specifici per la eliminazione dei pericolo accertati o comunque segnalati”. (© Avv. Dario Avolio)