Linea dura della Cassazione contro le frequenti gare di velocità non autorizzate tra autoveicoli.
I Supremi Giudici hanno confermato, infatti, che i soggetti dediti a tale illecita attività vanno incontro ad una pena detentiva in forza della normativa di riferimento recentemente modificata.
Nello specifico il Supremo Collegio ha fondato la decisione in oggetto sulla scorta della legge 1 agosto 2003 n. 214 (con cui si è convertito in legge il decreto n. 151 del 2003) che ha modificato le conseguenze sanzionatorie cui va incontro chi partecipa a gare di velocità tra auto non autorizzate.
In precedenza tali condotte erano punite unicamente con una sanzione amministrativa mentre le recenti riforme hanno portato a considerare “l’attività di gareggiare con auto come un delitto” e, come tale, suscettibile di applicazione di una sanzione penale.
In materia viene in considerazione l’art. 9 ter della citata legge che punisce, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore.
Con tale motivazione i giudici del Supremo Collegio hanno quindi rigettato un ricorso confermando la condanna a pena detentiva ai danni di un soggetto reo di aver partecipato ad una gara tra veicoli nella periferia di una grande città.
La difesa aveva posto l’attenzione proprio sul fatto che tale condotta avrebbe dovuto essere punita solo con sanzione amministrativa e non con la più grave sanzione penale.

La Suprema Corte, sulla scorta delle citate riforme ha ritenuto, al contrario, applicabile nel caso di specie la sanzione penale in luogo di quella amministrativa. (© Avv. Dario Avolio)