Riduzione in schiavitù esclusa e configurazione del più lieve reato di maltrattamenti in famiglia laddove la mendicità, seppur esercitata da bambini, sia effettuata part-time.
Tale è l’orientamento della Cassazione nella recentissima e discussa sentenza n. 44516/2008 con cui i Supremi Giudicanti hanno annullato la relativa decisione dell’Assise di Santa Maria Capua Vetere che, al contrario, aveva contestato e inflitto, per tale reato, una dura condanna a ben 6 anni di reclusione ai danni di una nomade rea di aver approfittato “di una situazione di inferiorita’ psichica del minore costretto all’accattonaggio con finalita’ di sfruttamento economico”.
In motivazione i Giudici del Palazzaccio fondano la decisione rilevando che se un adulto è dedito “alla mendicita’ per le necessita’ della sua famiglia e si dedichi a tale attivita’ per alcune ore del giorno portando con se i figli” non può essere condannato per il reato di riduzione in schiavitu’ perchè “e’ ben possibile che, dopo avere esercitato la mendicita’ nelle ore del mattino, nella restante parte della giornata” tale adulto si prenda cura dei figli in modo adeguato cercando di venire incontro alle loro necessita’ e consentendo loro di giocare e frequentare altri bambini” .

Ciò, ovviamente, a patto che dietro l’accattonaggio non vi sia una vera e propria organizzazione volta allo sfruttamento di minori; ipotesi quest’ultima che non comporterebbe alcuna derubricazione del reato contestato. (© Avv. Dario Avolio)