La Cassazione è recentemente intervenuta su un tema attuale che, a parere di molti, necessiterebbe di un adeguamento normativo in ragione del sempre più crescente utilizzo di internet nella nostra società.
In particolare gli Ermellini hanno esaminato i profili di responsabilità attribuibili al direttore di una rivista online laddove gli utenti vi pubblichino commenti a carattere diffamatorio.
In tali ipotesi diversi giudici avevano individuato analogicamente una responsabilità penale del direttore, ai sensi dell’art. 57 c.p. che, come noto, punisce “il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati”.
Il Supremo Collegio, tuttavia, non ha ritenuto di condividere tale interpretazione analogica motivando che le pubblicazioni on line, realizzate direttamente dai lettori “impediscono un controllo preventivo da parte del direttore della rivista” e, di converso, precludono al medesimo la possibilità di impedire la pubblicazione dei commenti offensivi.
In definitiva, individuare in tali casi un profilo di colpa ai sensi dell’art. 57 c.p. ai danni del direttore, equivarrebbe ad attribuirgli una responsabilità oggettiva precludendo “ogni possibilità di tenere una condotta lecita”. (© Avv. Dario Avolio)