La Suprema Corte è di recente intervenuta nuovamente (sent. 11 dicembre 2008 n. 45801) sul tema del consenso in ambito dell’attività medico-chirurgica e sulla relativa idoneità a scriminare, ex art. 50 c.p., eventuali fattispecie di reato poste in essere dal medico curante.
IL capo saldo da cui partire è senz’altro l’art. 32, comma 2 della costituzione da cui si evince come il paziente non può essere sottoposto ad alcun trattamento sanitario contro la sua volontà.
Eccezione a tale principio generale si ha, tuttavia, laddove sussistano, nel caso concreto, condizioni di assoluta urgenza e di stato di incoscienza del paziente che potrebbero giustificare un intervento in mancanza del consenso.
In tal caso gli operatori sanitari ben potrebbero agire, seppur in assenza del consenso prestato per iscritto, ben potendolo desumere, per implicito, dal comportamento del paziente. (© Avv. Dario Avolio)
IL capo saldo da cui partire è senz’altro l’art. 32, comma 2 della costituzione da cui si evince come il paziente non può essere sottoposto ad alcun trattamento sanitario contro la sua volontà.
Eccezione a tale principio generale si ha, tuttavia, laddove sussistano, nel caso concreto, condizioni di assoluta urgenza e di stato di incoscienza del paziente che potrebbero giustificare un intervento in mancanza del consenso.
In tal caso gli operatori sanitari ben potrebbero agire, seppur in assenza del consenso prestato per iscritto, ben potendolo desumere, per implicito, dal comportamento del paziente. (© Avv. Dario Avolio)