I giudici del Palazzaccio, nella recente sentenza n. 36700/2008, hanno ritenuto integrati gli estremi del delitto di minaccia, di cui all’art. 612 c.p., nella condotta del docente che minacci di bocciatura un suo alunno.
In motivazione, la Corte sottolinea, infatti, come tale contegno sia “idoneo ad ingenerare forti timori”, riverberandosi in modo incisivo sulla “liberta’ morale” dell’alunno e, di converso, del tutto idoneo ad integrare i profili di tipicità della fattispecie ascritta.
Sulla scorta di tale principio la Corte ha quindi confermato una condanna ai danni di un professore reo di essersi rivolto ad una sua studentessa rivelando che la stessa “non aveva più alcuna possibilita’ di essere promossa”.
A nulla è valsa la linea difensiva perseguita dal docente e incentrata sulla considerazione che l’evento pregiudizievole sarebbe stato, in ogni caso, indipendente dalla sua volontà, trattandosi di una decisione che avrebbe coinvolto l’intero collegio dei docenti.
I giudici della Suprema Corte non hanno condiviso tale assunto ritenendo, al contrario, che la prospettata bocciatura costituiva, nel caso di specie, una indubbia minaccia idonea ad ingenerare nella studentessa forti timori, incidendo sulla sua liberta’ morale.
In motivazione, la Corte sottolinea, infatti, come tale contegno sia “idoneo ad ingenerare forti timori”, riverberandosi in modo incisivo sulla “liberta’ morale” dell’alunno e, di converso, del tutto idoneo ad integrare i profili di tipicità della fattispecie ascritta.
Sulla scorta di tale principio la Corte ha quindi confermato una condanna ai danni di un professore reo di essersi rivolto ad una sua studentessa rivelando che la stessa “non aveva più alcuna possibilita’ di essere promossa”.
A nulla è valsa la linea difensiva perseguita dal docente e incentrata sulla considerazione che l’evento pregiudizievole sarebbe stato, in ogni caso, indipendente dalla sua volontà, trattandosi di una decisione che avrebbe coinvolto l’intero collegio dei docenti.
I giudici della Suprema Corte non hanno condiviso tale assunto ritenendo, al contrario, che la prospettata bocciatura costituiva, nel caso di specie, una indubbia minaccia idonea ad ingenerare nella studentessa forti timori, incidendo sulla sua liberta’ morale.
Ciò in quanto per uno studente la ingiusta prospettazione di una bocciatura rappresenta una delle peggiori evenienze. (© Avv. Dario Avolio)