Il Supremo Collegio, con la recente sentenza n. 33214 del 23 agosto 2012, ha chiarito come integra il reato di falsità materiale, di cui agli artt. 477 e 482 c.p., la riproduzione in fotocopia del permesso di parcheggio per gli invalidi allorchè il documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale.
Con tale decisione gli ermellini hanno rigettato il ricorso proposto da un guidatore condannato per falso materiale per aver utilizzato una fotocopia di un permesso per gli invalidi.
I massimi giudicanti sono pervenuti a tale approdo escludendo nel caso di specie la configurazione di un falso grossolano privo di alcuna rilevanza penale.
Tale ultima tipologia di falso, infatti, è soltanto quello facilmente riconoscibile ictu oculi ma nel caso di specie occorreva sindacare anche sull’attestazione di validità del contrassegno in fotocopia.
Di converso, nel caso sottoposto, non poteva certamente parlarsi di falso grossolano in quanto, ai fini dell’accertamento della falsità, anche in ragione della sofisticazione dei macchinari utilizzati per la copia, si era rivelato necessario “l’ausilio di una persona qualificata che aveva riscontrato la non rifrangenza di un bollino posto sull’atto, elemento rilevante non immediatamente percepibile da chiunque”. (© Avv. Dario Avolio)