Screditare il livello culturale di un soggetto, anche senza offenderlo in modo esplicito, integra il reato di diffamazione.
E’ quanto hanno stabilito gli Ermellini (nella recentissima sentenza n. 36863), decidendo il caso di un noto presidente di una fondazione che aveva inviato un fax ad un giornalista definendo “incolto” il presidente di altra associazione culturale.
Di qui la querela da parte di quest’ultimo per diffamazione a mezzo stampa e la conseguente condanna sia in primo che in secondo grado.
L’imputato ricorreva quindi innanzi al Supremo Collegio ponendo in evidenza come nel caso sottoposto le offese non erano state esplicite e, di converso, il reato ascritto non poteva ritenersi sussistente.
I giudici di legittimità, tuttavia, rigettavano il ricorso, confermando anche la condanna al risarcimento danni nei confronti della persona offesa, ritenendo perfettamente integrati gli estremi dell’offesa all’onore e al decoro altrui. (© Avv. Dario Avolio)