Interessante precedente contenuto nella sentenza n. 17957 del 29 aprile 2014 in cui la Corte di Cassazione ha ribadito che nel caso di furto di autoveicolo da parte di un parcheggiatore abusivo si configura il delitto di furto e non di appropriazione indebita.
Con tale decisione gli Ermellini hanno condiviso l’approdo del Tribunale di Napoli che, in tal caso, aveva escluso il delitto di appropriazione indebita ritenendo come il contratto tra automobilista e posteggiatore era assolutamente illecito e, di conseguenza, non si configurava alcuna forma di possesso ma solo di detenzione nonostante la proprietaria dell’auto avesse dato spontaneamente le chiavi attribuendo al parcheggiatore una disponibilità sul bene.
Ed è proprio alla luce della distinzione tra detenzione e possesso che la pronuncia in oggetto esclude l’appropriazione indebita per difetto di tale ultimo requisito che, nel caso di specie, mancava proprio in ragione del carattere abusivo dell’opera prestata dal posteggiatore. (© Avv. Dario Avolio)