Importante principio quello sancito dal Supremo Collegio in tema di furto nella sentenza n. 42452/2009.

Gli Ermellini di Piazza Cavour hanno, infatti, considerato come luogo di privata dimora anche centro commerciale con la conseguenza che il furto ivi commesso dev’essere soggetto alla fattispecie speciale di cui all’art. 624 bis c.p che punisce in modo più aspro “i furti commessi in abitazione o in luogo di privata dimora”.

I giudici di legittimià hanno così accolto la tesi della procura che pretendeva di sussumere in tale fattispecie il furto commesso da due ladri in un centro commerciale sostenendo il carattere di luogo di privata dimora, proprio del complesso commerciale, poiché in esso “le persone si trattengono per compiere atti della loro vita privata anche se in modo transitorio e contingente”.

Nel concetto di privata dimora, continuano i giudici di legittimità, può essere, infatti, ricompresso senza dubbio alcuno “qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all’esplicazione della vita privata o delle attivita’ lavorative, culturali, professionali”. (© Avv. Dario Avolio)