Le Sezioni Unite della Cassazione sono recentemente intervenute a comporre il contrasto in punto di coltivazione domestica di piante da cui è possibile estrarre sostanze stupefacenti.
L’intervento nomofilattico del Supremo Collegio ha statuito che costituisce condotta penalmente rilevante “qualsiasi attività di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale”.
Con tale pronuncia le Sezioni Unite sembrano aver superato la distinzione tra coltivazione domestica (prima equiparata a mera detenzione) e coltivazione in senso tecnico agrario, cui si faceva riferimento per ritenere penalmente rilevante la condotta di coltivazione.
I massimi Giudicanti hanno parificato di fatto le due condotte sulla scorta dell’art. 26, D.P.R. n. 309/1990, che pone in essere un divieto assoluto di coltivazione di piante da cui è possibile estrarre droghe.

Di converso, deve necessariamente ritenersi vietata ogni forma di coltivazione di piante stupefacenti anche se ciò avvenga in forma domestica e per uso personale. (© Avv. Dario Avolio)