Nell’ottica di un necessario adeguamento del diritto alle nuove situazioni determinate dall’evoluzione della società, assume rilevanza considerevole una recente pronuncia della Cassazione Penale che ha ravvisato gli estremi del reato di sostituzione di persona, di cui all’art. 494 c.p,. nella condotta di chi crei un account di posta elettronica intestato a terza persona ma, di fatto, nella sua piena disponibilità.

Nella sentenza, cui si fa riferimento, i Giudici di Legittimità hanno preliminarmente puntualizzato come  “oggetto della tutela penale in relazione al delitto di cui all’articolo 494 Codice Penale è l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d’un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome”.
Sulla scorta di tali argomentazioni il Supremo Collegio ha quindi ritenuto che l’attivazione di un account di posta elettronica intestato a terza persona ma gestito dal creatore  al solo fine di assicurarsi un vantaggio indebito o cagionare un danno al soggetto di cui si spende illecitamente il nome, appare condotta certamente idonea a ledere il bene giuridico protetto dalla riferita norma incriminatrice della quale integra tutti gli elementi costitutivi. (© Avv. Dario Avolio)