Pugno duro della Suprema Corte avverso la ricorrente abitudine, in uso tra i dipendenti pubblici, di utilizzare a scopi privati il telefono del proprio ufficio.
Tale contegno, a detta dei massimi giudicanti, integrerebbe gli estremi del reato di peculato laddove tali telefonate non abbiano il carattere della sporadicità o dell’urgenza.
Ciò in quanto, continuano i Giudici Supremi, “l’uso privato dell’apparecchio telefonico comporta l’appropriazione (non restituibile) delle energie necessarie alla comunicazione, di cui l’impiegato ha disponibilita’ per ragioni di ufficio” e per questo rientra nel reato punito dall’art. 314 c.p. l'”uso smodato” e “non episodico”.
Tali motivazioni hanno suffragato la condanna per peculato, comminata nei primi due gradi di giudizio, ai danni di un segretario di un reparto di una struttura ospedaliera che era solito fare innumerevoli telefonate, anche internazionali, per soddisfare esclusivamente interessi personali connessi a propri hobby.
La condanna è giustificata dalla Suprema Corte proprio dall’impiego privato del telefono d’ufficio non vertendosi, nel caso di specie, in una consentita “utilizzazione episodica ed economica del telefono, fatta per contingenti e rilevanti esigenze personali, che la rende condotta inoffensiva”. (© Avv. Dario Avolio)
Tale contegno, a detta dei massimi giudicanti, integrerebbe gli estremi del reato di peculato laddove tali telefonate non abbiano il carattere della sporadicità o dell’urgenza.
Ciò in quanto, continuano i Giudici Supremi, “l’uso privato dell’apparecchio telefonico comporta l’appropriazione (non restituibile) delle energie necessarie alla comunicazione, di cui l’impiegato ha disponibilita’ per ragioni di ufficio” e per questo rientra nel reato punito dall’art. 314 c.p. l'”uso smodato” e “non episodico”.
Tali motivazioni hanno suffragato la condanna per peculato, comminata nei primi due gradi di giudizio, ai danni di un segretario di un reparto di una struttura ospedaliera che era solito fare innumerevoli telefonate, anche internazionali, per soddisfare esclusivamente interessi personali connessi a propri hobby.
La condanna è giustificata dalla Suprema Corte proprio dall’impiego privato del telefono d’ufficio non vertendosi, nel caso di specie, in una consentita “utilizzazione episodica ed economica del telefono, fatta per contingenti e rilevanti esigenze personali, che la rende condotta inoffensiva”. (© Avv. Dario Avolio)