In una recentissima sentenza, segnatamente la n. 13540/2008, i Giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto configurabile il delitto di diffamazione, di cui all’art. 595 c.p., nella condotta di chi pubblichi il nominativo di un condomino moroso in un luogo accessibile anche a terze persone diverse dai condomini interessati a tale pubblicazione.
In tal caso, motiva il Supremo collegio, il comportamento descritto non potrebbe ritenersi giustificato, invocando l’esercizio del diritto di divulgare tale notizia (art. 51 c.p.) in ragione dell’interesse nutrito dai condomini residenti nello stabile del moroso.
Tale legittimo interesse verrebbe, infatti, compromesso qualora, a seguito di un’assemblea condominiale, si affiggesse il relativo comunicato, circa la morosità di un condomino, in un luogo accessibile anche a terzi estranei al condominio.
L’eventuale responsabile dell’affissione sarebbe, quindi, chiamato a rispondere del citato delitto, posto a presidio dell’onore del condomino moroso, indubbiamente leso da una comunicazione con più persone della notizia diffamatoria ritenuta “in re ipsa” dagli Ermellini. (© Avv. Dario Avolio)