Rilevante intervento interpretativo quello contenuto nella recentissima sentenza n. 17748/2011 redatta dai giudici del Supremo Collegio.
Chiamati a valutare la condotta del soggetto che cloni una carta bancomat, gli Ermellini hanno ritenuto che tale contegno possa condurre ad un’imputazione per il reato di frode informatica.
In motivazione, i Giudici di legittimità puntualizzano, infatti, che la condotta consistente nel clonare la carta bancomat è del tutto equiparabile a quella di chi, entrando in possesso dei codici cifrati e delle password di altri soggetti, accede ai sistemi informatici bancari.
Tale decisione ha comportato la conferma della condanna a due anni di reclusione, già inflitta in grado di appello ai due imputati, la cui tesi difensiva era volta ad escludere che la detenzione e l’utilizzazione fraudolenta di carte bancomat clonate potesse essere equiparata alla condotta dei cd. “hackers informatici”,  in quanto coloro che falsificano le carte bancomat non si introducono nei sistemi informatici.
Tesi, quest’ultima, non condivisa dai giudici di Piazza Cavour, con conseguente conferma delle condanne originariamente inflitte. (© Avv. Dario Avolio)