I giudici della Corte Suprema hanno recentemente confermato (sent. n.38778/2008) la condanna per il delitto di maltrattamenti a carico di una maestra d’asilo, rea di aver “chiuso” in bagno i bambini per punizione.
La decisione definitiva, nel confermare la condanna della donna a 6 mesi di reclusione, ha ricalcato l’iter motivazionale che aveva già condotto, nei primi due gradi di giudizio, ad una pronuncia sfavorevole alla maestra.
Quest’ultima aveva impostato la propria linea difensiva sull’asserito di non aver propriamente rinchiuso i bambini in bagno avendo, al contrario, prudentemente lasciato la porta aperta senza serrare a chiave.
Gli Ermellini non hanno accolto tale linea difensiva ritenendo sufficiente, ai fini dell’integrazione del reato ascritto, che la maestra avesse semplicemente “relegato per punizione al buio nel bagno dei bambini tra i 3 e i 5 anni”.
Ciò infatti sarebbe indice di un atteggiamento “aggressivo e iroso” certamente compatibile con gli elementi tipici della fattispecie ascritta a cui la stessa ha dovuto rispondere in via definitiva con la condanna inflitta. (© Avv. Dario Avolio)
La decisione definitiva, nel confermare la condanna della donna a 6 mesi di reclusione, ha ricalcato l’iter motivazionale che aveva già condotto, nei primi due gradi di giudizio, ad una pronuncia sfavorevole alla maestra.
Quest’ultima aveva impostato la propria linea difensiva sull’asserito di non aver propriamente rinchiuso i bambini in bagno avendo, al contrario, prudentemente lasciato la porta aperta senza serrare a chiave.
Gli Ermellini non hanno accolto tale linea difensiva ritenendo sufficiente, ai fini dell’integrazione del reato ascritto, che la maestra avesse semplicemente “relegato per punizione al buio nel bagno dei bambini tra i 3 e i 5 anni”.
Ciò infatti sarebbe indice di un atteggiamento “aggressivo e iroso” certamente compatibile con gli elementi tipici della fattispecie ascritta a cui la stessa ha dovuto rispondere in via definitiva con la condanna inflitta. (© Avv. Dario Avolio)