In una recente decisione il Supremo Collegio è arrivato a facoltizzare gli insulti ad un condomino che, con il suo comportamento, porti all’esasperazione un altro coinquilino qualificando la reazione di quest’ultimo come risposta ad una ”provocazione”.
La pronuncia in oggetto trae spunto dal ricorso presentato da una donna di Lanciano, esasperata dal cane degli inquilini del piano di sopra che veniva ”lasciato libero di fare i suoi bisogni fuori dal balcone, sporcando, in tal modo, la biancheria dell’imputata stesa ad asciugare”.
La donna a distanza di tempo ma ugualmente in preda a rancori accumulati, non tralasciava di salire al piano di sopra apostrofando pesantemente i padroni dell’animale.
Ne seguiva l’immediata denuncia da parte degli offesi al Giudice di Pace di Lanciano che condannava la “ribelle” a 250 euro di multa per ingiuria continuata.
La stessa, tuttavia, non si dava per vinta portando i proprietari dell’animale fino al più alto grado di giudizio forte della convinzione di aver agito dietro provocazione per fatto ingiusto altrui.
Solo qui riusciva finalmente ad ottenere giustizia dato che gli ermellini della Quinta sezione penale, ritenendo il fatto non punibile ai sensi dell’art. 599 c.p., accoglievano il ricorso e, conseguentemente, annullavano la sanzione pecuniaria inflitta.
La pronuncia in oggetto trae spunto dal ricorso presentato da una donna di Lanciano, esasperata dal cane degli inquilini del piano di sopra che veniva ”lasciato libero di fare i suoi bisogni fuori dal balcone, sporcando, in tal modo, la biancheria dell’imputata stesa ad asciugare”.
La donna a distanza di tempo ma ugualmente in preda a rancori accumulati, non tralasciava di salire al piano di sopra apostrofando pesantemente i padroni dell’animale.
Ne seguiva l’immediata denuncia da parte degli offesi al Giudice di Pace di Lanciano che condannava la “ribelle” a 250 euro di multa per ingiuria continuata.
La stessa, tuttavia, non si dava per vinta portando i proprietari dell’animale fino al più alto grado di giudizio forte della convinzione di aver agito dietro provocazione per fatto ingiusto altrui.
Solo qui riusciva finalmente ad ottenere giustizia dato che gli ermellini della Quinta sezione penale, ritenendo il fatto non punibile ai sensi dell’art. 599 c.p., accoglievano il ricorso e, conseguentemente, annullavano la sanzione pecuniaria inflitta.
In buona sostanza i Giudici di legittimità spiegavano in motivazione che la donna non poteva essere punita per avere reagito in risposta alla ”condotta negligente degli inquilini proprietari dell’animale colpevoli di aver lasciato il loro cane libero di fare i suoi bisogni in balcone e di sporcare la sottostante biancheria dell’imputata determinandone così la conseguente reazione verbale” ritenuta, per tali ragioni, giustificata. (copyright Dario Avolio)