Non si integra il reato di cui all’art. 570 c.p. se il coniuge onerato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento non versi tre sole mensilità.

E’ questo l’orientamento giurisprudenziale che sta sedimentandosi sul punto (cfr. di recente Trib. Firenze sent. n. 2208/16) in linea con dei concetti chiave già espressi in passato dal Supremo Collegio.
Non basta, dunque, l’omessa corresponsione di una sola mensilità ma occorre che il ritardo si protragga per un lasso di tempo idoneo a far ritenere che il soggetto onerato non voglia adempiere a quanto disposto ex lege a suo carico.
Ciò a meno che quest’ultimo non riesca a dimostrare che l’inadempimento è imputabile ad impossibilità oggettiva per carenza assoluta di redditi ovvero per inidoneità fisica al lavoro.Situazioni queste ultime che, ove accertate giudizialmente, consentono di giustificare la condotta inadempiente dal coniuge onerato comportando la mancata integrazione dei presupposti della fattispecie contestata. (© Avv. Dario Avolio)