In una recentissima pronuncia la Cassazione Civile ha affrontato nuovamente il problema della responsabilità nel caso di veicoli concessi in leasing escludendo, in simili ipotesi, la presunzione di corresponsabilità del binomio proprietario-conducente sancita dall’art. 2054, comma 3, c.c con conseguente affermazione dell’esclusiva responsabilità del solo utilizzatore-conducente.
La decisione viene fatta discendere dall’interpretazione del disposto di cui all’art. 91 cod. strada che, in caso di danni provocati dalla circolazione di autoveicoli concessi in leasing, prevede proprio l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore, laddove sia egli stesso conducente o, viceversa, una sua corresponsabilità con il conducente medesimo, sempre alla luce del citato comma 3, dell’art. 2054 c.c..
Esonerato da ogni tipo di responsabilità, pertanto, è il solo proprietario concedente il veicolo in locazione finanziaria. (copyright Dario Avolio).