Novità in vista in tema di danni prodotti nella circolazione di veicoli.
La terza sezione della Cassazione ha recentemente rafforzato la tutela del conducente esente da colpa stabilendo che la prova liberatoria della presunzione di colpa sullo stesso gravante ex art. 2054, comma 1, c.c., non deve necessariamente essere data in modo diretto, dimostrando di aver tenuto un comportamento non colposo e pienamente conforme alle norme del codice della strada.
A detta dei giudici di legittimità, infatti, il conducente potrà ugualmente discolparsi tramite prove indirette consistenti, ad esempio, nell’accertamento che il comportamento della vittima o di un terzo è stato il fatto causale esclusivo dell’evento dannoso non evitabile da parte del conducente stesso con l’adozione di efficienti manovre di emergenza. (copyright Dario Avolio)