La Corte Costituzionale, con sentenza n. 272/2012, aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’istituto della mediazione obbligatoria “ante causam” proprio in relazione al carattere obbligatorio di tale istituto.
Sono bastati appena 8 mesi e la conciliazione ha fatto di nuovo capolino nel nostro ordinamento in forza del famoso “Decreto del fare” che, dal 21 settembre 2013, ha ripristinato la mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, con alcune differenze rispetto al modello originario istituito nel 2010 e dichiarato incostituzionale dopo breve vita.
Il fulcro del nuovo provvedimento legislativo, la cui applicabilità definitiva sarà condizionata ad un limite temporale di prova pari a quattro anni, è senz’altro il ripristino del contestato comma 1, art. 5 D.Lgs. 28/10.
Con esso è stata ristabilita l’obbligatorietà della mediazione, prima di proporre un giudizio, nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, nonché quando sia previsto da contratti, statuti e atti costitutivi di enti.
Rispetto al passato unica e rilevante variazione è l’eliminazione dal citato elenco di materie indicate del “risarcimento derivante dalla circolazione di veicoli e natanti”, ovvero nelle frequentissime ipotesi di sinistri stradali.
Altra novità di rilievo è la previsione di un periodo più breve in cui dev’essere esaurita l’attività di mediazione che passa dai 4 mesi previsti originariamente, ai 3 mesi attuali.
Da ultimo, la circolare emanata dal ministero della Giustizia lo scorso 2 dicembre 2013 ha definitivamente chiarito alcuni aspetti del procedimento di mediazione recentemente reintrodotto.
In particolare, sempre in tema di mediazione obbligatoria, è stata prevista la necessaria presenza di un legale al fianco della parte che è chiamata ad esperire il preventivo tentativo obbligatorio.
Ciò in ragione del disposto di cui all’art. 16, comma 4 bis, D.lgs. n 28 del 2010, che recita: chi intenda agire in giudizio deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione assistito da un avvocato.
In tal senso la circolare prevede, e qui l’intervento chiarificatore della Circolare risulta assai rilevante, che l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di cosiddetta “mediazione obbligatoria”, ivi compresa quella disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5 comma 2, ma non anche nelle diverse ipotesi di mediazione facoltativa.
La circolare tra l’altro ha previsto l’impossibilità per gli avvocati non iscritti ad un organismo di mediazione di esercitare la funzione di mediatore nonostante la novella legislativa abbia previsto come gli stessi debbano essere ritenuti mediatori di diritto. (© Avv. Dario Avolio) ARTICOLO PUBBLICATO SU “LO STRILLONE”