La Suprema Corte è recentemente intervenuta (sent. n. 9350/09) sui profili di responsabilità civile ascrivibili al padrone dell’animale per eventuali danni cagionati nei confronti di terzi.

Tale forma di responsabilità, a detta degli Ermellini, non si fonda su un giudizio di colpa ma sul semplice rapporto di fatto instaurato con l’animale, configurando un’ipotesi di responsabilità oggettiva.

Da ciò consegue che per tali danni il proprietario si presume in colpa per aver omesso la dovuta vigilanza sull’animale e, di converso, risponde sempre per intero a meno che non riesca a provare il caso fortuito.

Tale ultima prova è data unicamente dalla dimostrazione di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo verificatosi, come, ad esempio, il fatto colposo del danneggiato laddove abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione del danno.

La prova del caso fortuito, idonea ad escludere la responsabilità del proprietario, può essere data, tuttavia, solo dopo che sia stato dimostrata in modo univoco la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e il danno causato. (© Avv. Dario Avolio)