Novità in vista per coloro che hanno acceso un’ipoteca a garanzia di un mutuo prestato da una banca.
Dal mese venturo, infatti, diverranno operative le disposizioni contenute nell’art. 13, commi 8 sexies e seguenti del decreto legge n. 7 del 2007 convertito dalla legge n. 40 del 2007 che semplificheranno di molto il procedimento di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni nascenti da contratti di mutuo stipulati con banche o altre società finanziarie.
Nel caso di estinzione del mutuo, ovvero di sua naturale scadenza, il diritto reale di garanzia, preventivamente acceso, verrà cancellato d’ufficio a seguito della sola comunicazione del creditore dell’avvenuta solvenza alla conservatoria dei registri immobiliari.
Di conseguenza, verranno meno tutti gli oneri economici a tutt’oggi gravanti sul debitore e  connessi alla cancellazione dell’ipoteca. (copyright Dario Avolio)