Rilevante intervento del Supremo Collegio in tema di contratto di trasporto aereo e dei conseguenti danni per cui il vettore può essere chiamato a rispondere nei confronti dei viaggiatori.
Secondo un orientamento consolidato, che ha trovato conferma in una recentissima sentenza della Cassazione, il vettore dev’essere chiamato a rispondere anche del danno per il ritardo nel trasporto aereo dei viaggiatori.
Tale responsabilità trova fonte nell’inadempimento delle obbligazioni contrattualmente a suo carico con una presunzione di colpa che può essere superata solo laddove il medesimo dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno.
In mancanza di tale prova il vettore potrà essere chiamato a rispondere anche del danno esistenziale consistente nello stato d’ansia, nervosismo e frustrazione causato dal ritardo del volo.
Tale voce, precisano i giudici di legittimità, mancando specifici criteri di valutazione non potrà che essere liquidata equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c. (© Avv. Dario Avolio)