Il reato di stalking, ove consumato, implica un obbligo risarcitorio dei danni patrimoniali e non patiti dalla vittima che trova fondamento negli artt. 2043 c.c. e 2059 c.c.
In merito ai danni non patrimoniali gli stessi rilevano sotto l’aspetto di danni biologici, esistenziali e morali, ovvero quei danni che investono la persona nella sua integrità psico-fisica.
Tali voci di danno dovranno essere oggetto di una valutazione autonoma in ragione delle molteplici conseguenze dannose e lesive che possono derivare dalle condotte persecutorie.
Peraltro tale risarcimento avrà fonte normativa nel combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185, 198 c.p. da cui si desume che il ristoro del danno non patrimoniale non trova fondamento in una sentenza penale di condanna ma piuttosto nella commissione di un fatto previsto come reato. (© Avv. Dario Avolio)