La circolare emanata dal ministero della Giustizia lo scorso 2 dicembre 2013 ha definitivamente chiarito  alcuni aspetti del procedimento di mediazione recentemente reintrodotto dal legislatore in seguito alla bocciatura da parte della consulta.
In particolare, in tema di mediazione obbligatoria, è stata prevista la necessaria presenza di un legale al fianco della parte che è chiamata ad esperire il preventivo tentativo obbligatorio.
Ciò in ragione del disposto di cui all’art. 16, comma 4 bis, D.lgs. n 28 del 2010, che recita: chi intenda agire in giudizio deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione assistito da un avvocato.
In tal senso la circolare prevede, e qui l’intervento chiarificatore della Circolare risulta assai rilevante, che l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di cosiddetta “mediazione obbligatoria”, ivi compresa quella disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5 comma 2, ma non anche nelle diverse ipotesi di mediazione facoltativa.
La circolare tra l’altro ha previsto l’impossibilità per gli avvocati non iscritti ad un organismo di mediazione di esercitare la funzione di mediatore nonostante la novella legislativa abbia previsto come gli stessi debbano essere ritenuti mediatori di diritto. (© Avv. Dario Avolio)