La recente giurisprudenza della Suprema Corte si è soffermata sull’annosa questione circa la responsabilità dell’Anas per sinistri causati da un’anomalia stradale dovuta a scarsa pulizia del manto.
Su tali presupposti si è giunti ad affermare una responsabilità dell’Anas, ai sensi dell’art. 2051 c.c., ove si verifichino incidenti causati da incuria nella pulizia del manto stradale.
Tale responsabilità, precisano i giudici, è presunta con conseguente e unica possibilità per l’ente gestore di andare esente da colpa solo provando che l’anomalia si sia verificata per caso fortuito ovvero per un fattore esterno imprevedibile e inevitabile.
In particolare una delle classiche ipotesi a favore dell’Anas andrebbe individuata in “un’alterazione repentina e non prevedibile dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”. (© Avv. Dario Avolio)