Tempo di vacanze e anche dei sempre più frequenti disservizi legati al trasporto aereo.
 
Tra questi spicca senz’altro il “temibile” ritardo del volo scelto per trascorrere un po’ di relax dopo un anno di lavoro.
In tale evenienza al malcapitato turista vengono  incontro numerose norme tra cui spicca senz’altro l’art. 952 del Codice della navigazione a norma del quale: “ il vettore risponde del danno per il ritardo per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall’inizio delle operazioni di imbarco fino al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli o i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la norma e diligenza, per evitare il danno”
In altri termini, la compagnia aerea, oltre ad essere responsabile dell’incolumità fisica dei passeggeri, risponde, altresì, di tutti gli eventi dannosi che si verificano durante l’intera fase del trasporto aereo, compreso il ritardo del volo.
La giurisprudenza sul punto è nettamente schierata a favore del consumatore in considerazione del fatto che il ritardo del volo ha risvolti negativi sia patrimoniali che non patrimoniali.
 
Basti pensare ai numerosi disagi patiti dal passeggero in conseguenza del ritardo: attesa di un tempo prolungato lontano dal luogo di residenza, impossibilità a prendere qualsivoglia decisione poiché tutte dipendenti dal vettore,  inevitabile fallimento dei progetti di svago e riposo iniziali.
 
A fronte di tali disagi e laddove il ritardo del volo si prolunghi per almeno 2 ore, il passeggero ha diritto di ottenere dalla compagnia aerea l’assistenza variabile in ragione della durata dell’attesa (pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasporto al luogo di sistemazione).
 
In ogni caso il viaggiatore ha diritto ad ottenere dalla compagnia aerea anche  il risarcimento dei conseguenti danni subiti (ad es. per la perdita di coincidenza con altro volo, per l’acquisto di un biglietto alternativo, per la perdita di giorni di vacanza)
 
In particolare, alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali, può essere liquidato anche il c.d. danno esistenziale da ritardo aereo destinato a ristorare il particolare stato d’animo di ansia, nervosismo e frustrazione causato dalla prolungata attesa per il ritardo dei voli.
Tale voce di danno, tuttavia, viene liquidata in applicazione dell’art. 1226 c.c. in via equitativa ed il quantum è conseguentemente rimesso alla discrezionalità del giudice. (© Avv. Dario Avolio) ARTICOLO PUBBLICATO SU “LO STRILLONE”