Rilevante intervento della Suprema Corte, in materia di responsabilità dell’intermediario finanziario per i danni cagionati al risparmiatore da atti illeciti del promotore finanziari.
Il Supremo Collegio, uniformandosi ad una costante e consolidata giurisprudenza, ha confermato la natura giuridica di tale responsabilità qualificata come un’ipotesi di responsabilità oggettiva.
Tale approdo è teso a tutelare gli investitori dinanzi ai grandi colossi finanziari facendo gravare sulle società di intermediazione finanziaria il rischio di impresa, insito nella circostanza di avvalersi della collaborazione dei promotori, soggetti preposti allo svolgimento di tale attività.
In tale contesto si è ritenuto pacificamente applicabile a casi simili la previsione di un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c. teso ad escludere o limitare  la responsabilità dell’intermediario.
Tale concorso di colpa, peraltro, è astrattamente configurabile anche con il danneggiato qualora la sua condotta sia risultata “particolarmente negligente o persino dolosa come ad esempio a causa delle irregolari  modalità di pagamento impiegate dal risparmiatore”. (© Avv. Dario Avolio)