Importante principio quello statuito dai giudici della Suprema Corte nella recentissima sentenza n. 15986 del 7 luglio 2010.
Gli ermellini hanno esaminato un ricorso presentato da una coppia di suoceri che aveva concesso, in comodato gratuito, la casa di proprietà al figlio primogenito al fine consentire la sua sistemazione successivamente al matrimonio.
Dall’unione del primogenito erano nati due figli ma, dopo tre anni di convivenza sotto lo stesso tetto, il matrimonio di quest’ultimo era naufragato.
I suoceri domandavano quindi la restituzione immediata dell’immobile ma, nei primi due gradi di giudizio, la domanda non veniva accolta in forza del precedente orientamento del Supremo Collegio che dava estrema importanza alle esigenze familiari del coniuge affidatario le quali meritavano massima tutela e non legittimavano il rilascio dell’immobile.
La Suprema Corte, ribaltando il precedente indirizzo, ha stabilito, al contrario, che “nel caso in cui la casa sia stata concessa in comodato, senza la previsione di un termine per la restituzione dell’immobile, la stessa deve avvenire sulla base della semplice richiesta del comodante”.
In forza di tale innovativo dictat viene sancito un diritto potestativo esclusivo, a favore del comodante, che legittima quest’ultimo a richiedere immediatamente la restituzione dell’immobile, a nulla rilevando che la casa, in sede di separazione, sia stata affidata al coniuge affidatario dei figli. (© Avv. Dario Avolio)