Il gestore della piscina, sia essa privata o comunale, è responsabile dei danni subiti dagli utenti in conseguenza dei tuffi dagli stessi effettuati laddove abbia omesso di predisporre le opportune misure di sicurezza per indicare la pericolosità di tali gesti.
E’ quanto si legge in una recente sentenza emessa dagli Ermellini sul punto che considera la piscina come intrinsecamente pericolosa e, di converso, individua in capo al gestore una responsabilità presunta alla luce dell’art. 2050 c.c.
In motivazione gli Ermellini specificano che nel caso di gestore della piscina la pericolosità per l’utente non è legata solo alla condotta tenuta ma è proporzionata anche all’età e al grado di maturità dello stesso, sussistendo, comunque, un obbligo specifico per il gestore di predisporre tutte le misure idonee ad informare l’utente.
In particolare, il gestore dovrà informare l’utente in modo chiaro e dettagliato circa i rischi derivanti dall’uso della struttura vietando, altresì, i comportamenti ad alto rischio per l’incolumità del fruitore tra cui devono certamente essere ricompresi i tuffi.
Ove ottemperi a tale obbligo il gestore non potrà essere chiamato a rispondere del danno subito dal soggetto che, benché informato, abbia deciso ugualmente di superare i limiti di rischio naturali connessi allo svolgimento dell’attività sportiva adottando comportamenti (come l’effettuare dei tuffi) che esulano dalla normale pratica sportiva. (© Avv. Dario Avolio)