La Suprema Corte è recentemente intervenuta a fissare i limiti dell’uso dell’immobile in locazione diverso da quello pattuito.
E’ noto, infatti, che in costanza di un rapporto di locazione il conduttore non può mutare l’uso dell’immobile locato, pena l’eventuale domanda di risoluzione del contratto azionabile dal locatore.
La Cassazione, tuttavia, pur riconoscendo espressamente tale facoltà in capo al locatore, ha fissato i limiti che consentono al medesimo di agire per la risoluzione dell’accordo.
In particolare, è stato stabilito che  “l’uso diverso da quello contrattuale che legittima il locatore a chiedere la risoluzione del contratto non è qualsiasi mutamento di destinazione, ma solo quello che comporti un corrispondente mutamento di regime giuridico”.
Alla luce di tale massima esulano, di converso,  quei cambiamenti d’uso dai quali non derivi innovazione nella disciplina giuridica del rapporto.
Ne consegue che in caso di mutamento anche parziale della pattuita destinazione dell’immobile, occorre valutare il carattere di gravità di tale inadempimento che, per quanto sopra precisato, può comportare la risoluzione del contratto solo laddove si traduce in una violazione grave degli obblighi contenuti nel medesimo “in relazione alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché all’interesse del locatore”. (© Avv. Dario Avolio)