I Giudici del Supremo Collegio si sono soffermati di recente sul c.d. danno da fermo tecnico, ovvero quel pregiudizio che è indirettamente ricollegabile ad un sinistro stradale.
In particolare, rientrano nel danno da fermo tecnico sia le conseguenze automatiche della sosta forzata di un veicolo (bollo auto, assicurazione, svalutazione commerciale subita dal veicolo durante la permanenza in officina), sia ulteriori voci di danno eventuali (spese di noleggio di vettura simile, perdita di occasioni di lavoro).
Questione di rilevante importanza sul punto è quella relativa all’onere della prova di tali poste di danno.
Per quanto concerne le richiamate conseguenze automatiche del sinistro, è stato stabilito il principio secondo cui, in assenza di prova specifica, le stesse possono essere liquidate anche in via equitativa dal giudice.
Diverso è il caso delle conseguenze ulteriori e meramente eventuali per le quali, a detta dei giudicanti, occorre una prova puntuale e dettagliata in assenza della quale il giudice dovrà necessariamente rigettare la domanda. (© Avv. Dario Avolio)