Pugno duro degli Ermellini contro i fruitori della strada che, con le loro condotte imprudenti, provocano eventi lesivi ancor più gravi di quelli che si sarebbero verificati con le dovute accortezze.
Il riferimento è ai motociclisti che non indossano il casco durante la marcia contribuendo, in tal modo, nella causazione di danni gravi alla loro persona in caso di sinistro.
Sul punto il Supremo Collegio ha statuito che in tali ipotesi il motociclista danneggiato può vedersi drasticamente ridotta l’entità del risarcimento alla luce della previsione legislativa di cui all’art. 1227 c.c. (concorso del fatto colposo del creditore).
Nella sentenza n. 26568/2010 i giudici della Suprema Corte motivano tale dictat precisando che “l’omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stessa”.
Ciò, tuttavia, a patto che si accerti in concreto che tale violazione “abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale”. (© Avv. Dario Avolio)