Nella sentenza n. 10214 del 2007 il Supremo collegio si è soffermato sul riconoscimento e la conseguente risarcibilità, pur sotto forma di indennizzo, del danno alla salute in quelle peculiari ipotesi in cui, il citato danno, si manifesti in forma silente senza sintomi e pregiudizi esteriormente visibili.
La pronuncia prende le mosse da un caso relativo ad un soggetto che, già in grado di appello, si era visto riconoscere un indennizzo per aver contratto, in seguito ad una trasfusione, un’epatite silente senza alcuna manifestazione esplicita.
Al riguardo, i Giudici di legittimità hanno sposato in toto l’orientamento del Magistrato di secondo grado precisando che “la doverosa interpretazione in senso costituzionalmente orientato della normativa conduce a ritenere che il danno alla salute – e non già l’incapacità lavorativa generica – rappresenta l’unità di misura che deve potere essere applicata al fine del riconoscimento dell’indennizzo”.
La pronuncia prende le mosse da un caso relativo ad un soggetto che, già in grado di appello, si era visto riconoscere un indennizzo per aver contratto, in seguito ad una trasfusione, un’epatite silente senza alcuna manifestazione esplicita.
Al riguardo, i Giudici di legittimità hanno sposato in toto l’orientamento del Magistrato di secondo grado precisando che “la doverosa interpretazione in senso costituzionalmente orientato della normativa conduce a ritenere che il danno alla salute – e non già l’incapacità lavorativa generica – rappresenta l’unità di misura che deve potere essere applicata al fine del riconoscimento dell’indennizzo”.
Con la conseguenza, continua la corte, che “l’indennizzo, pur non comparabile con il risarcimento del danno, è dovuto in tutti i casi di lesione permanente dell’integrità psico-fisica, cioè della salute come tale, indipendentemente dall’incidenza sulla capacità di produzione di reddito”. (Copyright Dario Avolio)