Il Supremo collegio nella sentenza n. 4786 del 28/2/07 si è preoccupato di rafforzare la tutela dell’acquirente di un immobile nel caso in cui il fabbricato, una volta costruito, presenti difformità rispetto all’originaria licenza edilizia.
Al riguardo gli ermellini, pur non ravvisando in simili ipotesi un vizio di costruzione dell’immobile compravenduto, hanno ritenuto applicabile il disposto di cui all’art. 1489 c.c.
In altri termini, laddove si verificasse tale divergenza, il compratore si troverebbe nella fattispecie descritta dalla citata norma finendo con l’essere gravato da oneri o diritti altrui tali da far scemare il pieno godimento del bene.
La piena titolarità del diritto di proprietà sarebbe, infatti, in tal caso irrimediabilmente compromessa anche e soprattutto in ragione dell’inevitabile soggezione al potere repressivo della pubblica amministrazione con conseguente deprezzamento e minore commerciabilità dell’immobile.
Al compratore che si trovi in simili circostanze, pertanto, i Giudici di legittimità apprestano ampia tutela ritenendo, in ossequio all’art. 1489 c.c., che lo stesso possa a sua discrezione attivare il rimedio della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo.
Ciò, tuttavia, a patto che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell’acquisto.
In mancanza di tali ultime condizioni, infatti, l’acquirente rimarrebbe sprovvisto di tutela. (copyright Dario Avolio)
Al riguardo gli ermellini, pur non ravvisando in simili ipotesi un vizio di costruzione dell’immobile compravenduto, hanno ritenuto applicabile il disposto di cui all’art. 1489 c.c.
In altri termini, laddove si verificasse tale divergenza, il compratore si troverebbe nella fattispecie descritta dalla citata norma finendo con l’essere gravato da oneri o diritti altrui tali da far scemare il pieno godimento del bene.
La piena titolarità del diritto di proprietà sarebbe, infatti, in tal caso irrimediabilmente compromessa anche e soprattutto in ragione dell’inevitabile soggezione al potere repressivo della pubblica amministrazione con conseguente deprezzamento e minore commerciabilità dell’immobile.
Al compratore che si trovi in simili circostanze, pertanto, i Giudici di legittimità apprestano ampia tutela ritenendo, in ossequio all’art. 1489 c.c., che lo stesso possa a sua discrezione attivare il rimedio della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo.
Ciò, tuttavia, a patto che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell’acquisto.
In mancanza di tali ultime condizioni, infatti, l’acquirente rimarrebbe sprovvisto di tutela. (copyright Dario Avolio)