La Terza Sezione della Cassazione si è recentemente pronunciata in tema di danneggiamento di veicolo in seguito a rimozione coatta.

Sul punto i massimi giudicanti hanno statuito che il contestuale obbligo di pagamento delle spese di custodia, dovute dal proprietario all’atto del ritiro, venga meno laddove il veicolo sia stato danneggiato dalle operazioni di rimozione e traino a tal punto da non essere più in grado di marciare.

In tal caso, infatti, sorgerebbe in capo al proprietario medesimo un preliminare diritto alla riparazione o al risarcimento del danno che lascerebbe sospeso proprio l’obbligo di rifondere le citate spese.

Tale obbligo inizierebbe, quindi, nuovamente a decorrere proprio dall’intervenuta riparazione o dall’integrale risarcimento.

Solo allora il proprietario del mezzo, una volta ottenuta tutela in uno dei due alternativi modi appena riferiti, sarebbe tenuto necessariamente a ritirare il veicolo e contestualmente pagare le spese.

Lo stesso, peraltro, non potrebbe opporsi al ritiro nemmeno laddove il veicolo per le condizioni in cui versi non abbia più valore commerciale e risulti più conveniente demolirlo. (© Dario Avolio)