La Corte Suprema, con una recentissima pronuncia a sezioni unite, sembra aver definitivamente risolto il contrasto circa l’ambito di giurisdizione operativo in tema di controversie relative all’indennità di fine rapporto riguardanti i dipendenti dello Stato.

Come è noto, il regime transitorio della riforma attuativa del trasferimento della giurisdizione in materia di impiego pubblico dal giudice amministrativo al giudice ordinario è disciplinato dall’art.69, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001.

Tale norma è riproduttiva dell’art.45, comma 17, del decreto legislativo n. 80/1998, che recita: “sono attribuite al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie di cui all’art.63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
L’intervento nomofilattico della Corte di Cassazione, interpretando la suddetta disposizione,
pone una netta linea di demarcazione a seconda che il diritto fatto valere in giudizio sia anteriore o successivo al 30 giugno 1998 rilevando che è la legge stessa a rimarcare tale discrimine temporale.
Di conseguenza, laddove nasca una controversia in tema di indennità di fine rapporto, la stessa dovrà ritenersi devoluta al giudice amministrativo se la questione è attinente al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, ovvero al giudice ordinario se è successiva a tale data. (© Avv. Dario Avolio)