Intervento nomofilattico Sezioni Unite civili resosi necessario per comporre un contrasto sorto in tema di responsabilità dei gestori di parcheggi non custoditi per il furto di un veicolo eventualmente verificatosi all’interno dello spazio di competenza.
Gli ermellini, con sentenza n. 14319 dello scorso giugno, hanno chiarito che in simili ipotesi il gestore può andare esente da responsabilità laddove riesca a provare che il relativo cartello di esonero sia stato esposto in luogo visibile prima della conclusione del contratto.
A tale decisione i giudici di legittimità sono pervenuti motivando che “l’istituzione da parte dei comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, primo comma, lettera f, codice della strada, non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso parcheggio  incustodito è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto perché l’esclusione della custodia attiene all’ oggetto dell’ offerta al pubblico che in tal caso diverrebbe operativa ex art. 1336 c.c. (© Avv. Dario Avolio)