Con sentenza n. 14886 del 25 giugno 2009 le Sezioni Unite della Cassazione hanno posto in essere un rilevante intervento nomofilattico in materia di espropriazione per pubblica utilità.
E’ noto come, per ragioni di pubblico interesse, la sfera della proprietà privata del singolo ben può essere sacrificata attraverso l’espropriazione del bene di proprietà, ovvero, in altri termini, mediante l’acquisizione coatta del medesimo da parte dell’amministrazione.
A tale sacrificio, cui è sottoposto il privato, fa da contraltare un’indennità prevista a suo favore e di norma consacrata in un negozio di diritto pubblico stipulato con la P.A.
Le Sezioni Unite si sono soffermate proprio sull’eventuale valenza traslativa del diritto di proprietà del ridetto contratto.
Sono quindi pervenute alla conclusione che giammai tale atto può dirsi idoneo a trasferire la proprietà del bene espropriato in quanto il procedimento di espropriazione è condizionato ad alcuni presupposti legale (dichiarazione di pubblica utilità) che, ove mancanti o revocati, comportano la caducazione di tale procedimento.
Di riflesso l’eventuale mancato perfezionarsi del negozio espropriativo si atteggia, con riguardo al contratto determinante la relativa indennità, come condizione risolutiva con conseguente obbligo di restituzione della somma incassata. (© Avv. Dario Avolio)