La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul tema, ormai di carattere internazionale, relativo alla risarcibilità del danno biologico provocato dal fumo di sigarette.
Il caso, sotteso alla pronuncia, prende le mosse da una decisione del Giudice di Pace di Napoli che aveva accolto la domanda di un cittadino in ordine al risarcimento del danno da fumo condannando al relativo risarcimento la società British American Tabacco.
Quest’ultima si vedeva, quindi, costretta ad adire la Suprema Corte ottenendo soddisfazione con l’annullamento della sentenza del giudice di prime cure.
Il Supremo Collegio ha ribaltato, infatti, la sentenza di merito censurando, nel caso di specie, il mancato raggiungimento della prova sotto i diversi profili del nesso di causalità, del dolo o della colpa della Società citata e dell’ingiustizia del danno, tutti necessari ai fini del riconoscimento della risarcibilità del danno invocato.
Il caso, sotteso alla pronuncia, prende le mosse da una decisione del Giudice di Pace di Napoli che aveva accolto la domanda di un cittadino in ordine al risarcimento del danno da fumo condannando al relativo risarcimento la società British American Tabacco.
Quest’ultima si vedeva, quindi, costretta ad adire la Suprema Corte ottenendo soddisfazione con l’annullamento della sentenza del giudice di prime cure.
Il Supremo Collegio ha ribaltato, infatti, la sentenza di merito censurando, nel caso di specie, il mancato raggiungimento della prova sotto i diversi profili del nesso di causalità, del dolo o della colpa della Società citata e dell’ingiustizia del danno, tutti necessari ai fini del riconoscimento della risarcibilità del danno invocato.
Tale carenza probatoria esclude la configurabilità di un diritto al risarcimento per manifesta violazione del principio dell’onere della prova, di cui all’art. 2697 c.c., che subordina il diritto fatto valere in giudizio alla prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento. (© Avv. Dario Avolio)