Rilevante principio sancito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 1562 del 26 gennaio 2010.
In tale massima i Giudici di legittimità si sono soffermati sui rimedi a favore di chi sottoscrive un contratto preliminare di compravendita di un immobile nell’ipotesi in cui, successivamente alla stipula, il bene risulti affetto da vizi che lo rendano inidoneo all’uso o ne diminuiscano il valore.
Fermo restando il principale rimedio contro tale ipotesi di inadempimento, consistente nel domandare la risoluzione giudiziale del contratto preliminare di compravendita, in tali casi, precisa il Supremo Collegio, è a discrezione dell’acquirente chiedere, in alternativa, l’eliminazione dei vizi ovvero la riduzione del prezzo.
Tali autonomi e distinti rimedi contro l’inadempimento, tuttavia, dovranno essere esercitati prima di un’eventuale azione di risoluzione del contratto, in quanto la proposizione della domanda di risoluzione precluderebbe la possibilità di avvalersi successivamente dei due rimedi alternativi. (© Avv. Dario Avolio)