Con la recentissima sentenza n. 19494/2011 gli Ermellini si sono nuovamente soffermati sulla disciplina dei vizi del bene compravenduto, di cui agli artt. 1490 e ss. c.c.
In particolare, nel caso sottoposto a decisione un cittadino si era rivolto alla giustizia poiché in seguito all’acquisto di un’autovettura presso un concessionario, si era avveduto che il veicolo era incidentato, con tutti i conseguenti vizi connessi a tale evento subito in precedenza.
Si era dunque rivolto al Giudice di Pace al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da tale circostanza, sottaciuta dal venditore, ottenendo soddisfazione in primo e secondo grado.
La concessionaria impugnava in Cassazione la decisione del Tribunale cercando di dimostrare che il venditore all’atto dell’alienazione del veicolo ignorava senza sua colpa i vizi derivanti dall’incidente.
Gli Ermellini, tuttavia, hanno rigettato il ricorso richiamando il principio ormai consolidato secondo cui “l’obbligazione risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto non richiede la dimostrazione della malafede”.
Ciò in quanto “per la condanna del venditore è sufficiente che il medesimo non riesca a dimostrare di non aver potuto, senza colpa, avere conoscenza dei vizi”.
Prova, quest’ultima. alquanto difficile da rendere in giudizio.  (© Avv. Dario Avolio)