La Suprema Corte, nella recente pronuncia n. 27635 del 29/12/2009, ha confermato un orientamento ormai costante in tema di responsabilità dell’ente, sia esso comunale o provinciale, in relazione ai danni derivanti dalle anomalie della strada determinate dalla carenza di manutenzione.
Si è statuito ancora una volta che qualora una strada, adibita all’uso pubblico, presenti alterazioni tali da creare una situazione di pericolo per gli automobilisti, il custode (l’ente), tenuto alla manutenzione, risponde dei relativi danni per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2051 c.c.
In merito alla prova del danno gli ermellini hanno nuovamente puntualizzato che in casi simili il nesso causale tra la situazione di pericolo e il danno può essere desunto dalla “logica e normale consequenzialità, fra la situazione della strada e il tipo di evento che si è verificato”.
In altri termini per ottenere tutela il danneggiato non sarà tenuto a dimostrare la colpa del custode il quale, viceversa, per andare esente da responsabilità, dovrà fornire la prova che il danno si è verificato per caso fortuito e non sia correlabile all’anomalia presentata dalla strada. (© Avv. Dario Avolio)