La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17681 del 29 agosto 2011, ha stabilito dei punti fermi in caso di cessazione del contratto di locazione di un immobile.
In particolare, laddove sia previsto un tacito rinnovo alla scadenza, in mancanza di formale disdetta anticipata e laddove il proprietario invii con racc. a/r tale disdetta, il conduttore non può comunque liberarsi prima dello spirare del termine stabilito dal contratto.
Il caso sotteso alla pronuncia prende le mosse da una vicenda in cui il proprietario di un immobile aveva formalizzato la mancata volontà di rinnovare alla scadenza il contratto di locazione, con comunicazione notificata al locatario ben 12 mesi prima.
Dinanzi a tale contegno il conduttore decideva di lasciare l’immobile immediatamente non corrispondendo più il canone di locazione.
In simili ipotesi, precisano gli Ermellini: “laddove il locatore successivamente promuova un giudizio di sfratto per morosità, il giudice dovrà considerare che la causa che ha determinato la risoluzione del contratto prima della scadenza non è riconducibile alla volontà del locatore bensì all’inadempimento dello stesso conduttore che, perciò, non può più vantare alcun diritto alla corresponsione dell’indennità di avviamento alla scadenza, essendosi il contratto risolto, in dipendenza di una condotta a lui addebitabile, prima di quella data”. (© Avv. Dario Avolio)