In tema di inadempimento di un contratto preliminare avente ad oggetto l’alienazione di un immobile, la Cassazione ha previsto conseguenze pregiudizievoli a carico del promissario acquirente che, successivamente alla stipula, non paghi il prezzo concordato.
In tale ipotesi, infatti, laddove il promittente venditore proponga domanda giudiziale volta all’ottenimento di quanto dovuto, lo stesso sarà ulteriormente legittimato a richiedere anche gli interessi moratori sulla somma originariamente pattuita con decorrenza dalla data in cui il pagamento è divenuto esigibile.
I giudici del Supremo Collegio motivano tale dictat specificando che nel contratto preliminare di vendita la domanda, poco sopra descritta, si configura come un’ordinaria azione di condanna volta ad ottenere l’adempimento di una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro e, di converso, pienamente suscettibile di far maturare interessi moratori. (© Avv. Dario Avolio)