Interessante precedente giurisprudenziale quello contenuto nella sentenza n. 26637/2013 della Suprema Corte che ha riconosciuto il danno spettante per la ritardata consegna di un immobile determinandone anche i criteri di quantificazione.
In particolare gli Ermellini hanno stabilito che, ove un’impresa costruttrice consegni l’immobile compravenduto  in ritardo rispetto alla data originariamente fissata nell’atto di stipula, il compratore è legittimato a richiedere un danno anche in assenza di clausola penale.
In particolare, lo stesso potrà essere quantificato facendo riferimento al valore locativo del bene, ovvero considerando le somme che si sarebbero potute introitare con la stipula di un contratto di locazione.
Ciò è giustificato tenuto conto che la mancata disponibilità di un immobile comporta per l’acquirente quantomeno l’impossibilità a conseguire gli utili derivanti dalla presunta stipula di un contratto di locazione.
Di converso, è ampiamente giustificata l’azione volta al recupero dei canoni non riscossi per tutta la durata del ritardo nella riconsegna del bene. (© Avv. Dario Avolio)