La seconda sezione della Cassazione è recentemente intervenuta in tema di appalto apprestando una tutela ancor più ampia al committente di un’opera che presenti vizi o difformità rispetto a quanto originariamente pattuito.
In tal caso il committente, laddove l’appaltatore non provveda spontaneamente all’eliminazione dei vizi, può agire, ex art. 2931 c.c., per ottenere l’esecuzione forzosa di tale obbligo di fare.
Lo stesso, tuttavia, non è affatto obbligato all’esercizio della riferita azione in quanto, a detta del Supremo Collegio, ben potrebbe chiedere, immediatamente e in luogo dell’esecuzione specifica, un risarcimento del danno pari alla spesa necessaria per l’eliminazione dei vizi.
Ciò in quanto la garanzia offerta dall’art. 1668 c.c. nei rapporti d’appalto, è annoverabile nell’ambito dell’ordinaria responsabilità contrattuale per inadempimento con conseguente facoltà di domandare l’immdiato risarcimento del danno finalizzato alla successiva eliminazione dei vizi dell’opera appaltata. (© Avv. Dario Avolio)