La Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 9367 del 28 aprile 2014, è intervenuta a delimitare il diritto al risarcimento da parte di chi subisce un danno a seguito di sinistro stradale.
In particolare gli Ermellini hanno precisato che il risarcimento del danno al veicolo in caso di sinistro stradale non può essere superiore al valore economico dello stesso al momento dell’incidente.
Con tale approdo il Supremo Collegio richiama definitivamente un orientamento ormai dominante nel panorama giurisprudenziale secondo cui nel determinare il quantum risarcibile in caso di sinistro stradale, occorre far riferimento al  “risarcimento per equivalente” corrispondente al valore di mercato prima del sinistro del mezzo danneggiato ed escludendo, di converso, “la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c., in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione“. (© Avv. Dario Avolio)