Il prestito di una somma di denaro, elargito ad un coniuge all’altro, non è restituibile né, tantomeno, è consentito il recupero giudiziale della relativa somma.
E’ questo il dictat che assume il Supremo Collegio nella recente sentenza n. 12551/2009, in cui si dibatteva sul caso di una donna separata che aveva domandato all’ex coniuge la restituzione della somma di euro 19.000,00 a suo tempo prestata per pagare il mutuo della casa coniugale e ripianare i debiti dell’impresa del consorte.
La Cassazione ha rigettato il ricorso motivando che un prestito di denaro in costanza di matrimonio va inquadrato in quel dovere di solidarietà reciproca che è elemento imprescindibile del rapporto di coniugio e, in ogni caso, rimane comunque un gesto coperto dalla “riservatezza della vita familiare”.
E’ questo il dictat che assume il Supremo Collegio nella recente sentenza n. 12551/2009, in cui si dibatteva sul caso di una donna separata che aveva domandato all’ex coniuge la restituzione della somma di euro 19.000,00 a suo tempo prestata per pagare il mutuo della casa coniugale e ripianare i debiti dell’impresa del consorte.
La Cassazione ha rigettato il ricorso motivando che un prestito di denaro in costanza di matrimonio va inquadrato in quel dovere di solidarietà reciproca che è elemento imprescindibile del rapporto di coniugio e, in ogni caso, rimane comunque un gesto coperto dalla “riservatezza della vita familiare”.
Ciò comporta l’impossibilità da parte del Giudicante di accertare circostanze che giustifichino la restituzione della somma versata a titolo di prestito con conseguente inesigibilità da parte del coniuge elargitore. (© Avv. Dario Avolio)